Nell’articolo 6 sono state date le indicazioni relative ai livelli di sicurezza della circolazione da garantire sulle ferrovie turistiche, quindi sulle linee dismesse o sospese riutilizzate per il solo esercizio a fini turistici.
L’articolo 7 affronta gli aspetti che riguardano la sicurezza della circolazione dei rotabili storici e turistici sulla rete ferroviaria nazionale e regionale, tenuto conto che essi potrebbero non essere dotati di tutte le attrezzature e impianti di sicurezza obbligatorie sui rotabili ordinari.
Ecco il testo integralke dell'articolo 7.

Articolo 7 - Circolazione dei rotabili storici e turistici sull’infrastruttura ferroviaria nazionale

  1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3 dell’articolo 3 possono circolare anche su tratti dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria.
  2. L`Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sull’infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, determinando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale e che comunque devono garantire la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l’offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.

Il comma 1 chiarisce che i rotabili storici e turistici possono circolare sull’infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale. Non è, come ad una prima lettura potrebbe forse apparire, qualcosa di scontato, in considerazione delle caratteristiche che tali rotabili, in particolare quelli storici, presentano con riferimento ai dispositivi per la sicurezza. Occorrerebbe in questo caso una ulteriore distinzione tra mezzi di trazione, materiale rimorchiato e materiale automotore.
Per i primi, le locomotive di vario tipo, ci si riferisce ai vari sistemi di controllo per la sicurezza della circolazione. Per le carrozze l’aspetto da tenere presente è quello della sicurezza dei viaggiatori. Per le automotrici si sommano entrambi gli aspetti.
Per la circolabilità dei rotabili storici sulle linee aperte all’esercizio commerciale A.N.S.F. ha nel corso degli anni emanato specifiche istruzioni (es. nota A.N.S.F. 04706/12 del 26/06/2012 sostituita dalla nota A.N.S.F. 005501/2015 del 07/07/2015). In anni recenti l’attività dei treni storici di Trenitalia prima, di Fondazione FS Italiane successivamente, è stata spesso pesantemente condizionata dalle norme di sicurezza della circolazione vigenti sulla infrastruttura ferroviaria nazionale. Soltanto ricorrendo a deroghe si è potuta garantire la circolazione, ad esempio, di locomotive a vapore prive di qualsiasi sistema di controllo a bordo, o di carrozze come le “centoporte”, per le quali il controllo dell’apertura degli sportelli ha costituito un vero problema.  In molti casi, alla sicurezza si è dovuto sacrificare l’aspetto filologico del convoglio storico, con soluzioni di compromesso che hanno visto convogli d’epoca, in livrea castano e isabella, trainati da locomotive elettriche o diesel di epoca successiva, perfino in livrea per servizi navetta o XMPR, ma attrezzate con SCMT.
Il richiamo alla disponibilità della traccia potrebbe apparire superfluo, anche se interpretabile come evidenziazione implicita della circostanza che su una ferrovia turistica, nella quale sarà esclusa la circolazione contemporanea di più convogli, la traccia oraria costituisce, nella sostanza, soltanto elemento di definizione del viaggio nei confronti dei partecipanti, ma non elemento essenziale ai fini della sicurezza della circolazione.
Una conseguenza diretta e rilevante del comma 1 è che un rotabile la cui circolabilità derivi esclusivamente dalla iscrizione nella apposita sezione del Registro di Immatricolazione Nazionale può circolare sulla infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale per trasferimento, senza ulteriori condizioni, purchè non in trazione se mezzo motore non adeguatamente attrezzato.

Con il comma 2 si assegna all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie A.N.S.F. il compito di definire i livelli di sicurezza da garantire sulle tratte ferroviarie ad uso turistico. Si tratta anche in questo caso (vedi commento all’articolo 6) di aspetti che hanno una immediata e importante refluenza sui costi di creazione e gestione di una attività con treni turistici su linee aperte al traffico commerciale.
Questa eventualità comporterà ovviamente il raggiungimento dei livelli di sicurezza della circolazione richiesti per il traffico commerciale all’interno del quale si collocherà la traccia oraria del treno turistico, con rilevanti conseguenze in termini di attrezzaggio delle motrici.
Abbiamo prima ricordato come in passato siano state emanate specifiche istruzioni e, in alcuni casi, siano state accettate deroghe per non ostacolare le iniziative dei treni storici del gruppo FS.
Si ritiene opportuno che in sede di regolamentazione della circolazione dei rotabili storici e turistici sull’infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale si interpreti nella maniera più elastica possibile la indicazione della legge, che per conseguire gli stessi livelli di sicurezza della circolazione richiesti per i convogli ordinari si individuino misure equivalenti. L’obiettivo finale indicato nel comma 2, cioè garantire la sostenibilità ed attrattività del viaggio turistico, è fondamentale dato che eventuali aggravi di costi, orari penalizzanti, tempi di percorrenza troppo lunghi, richiesti in funzione della sicurezza della circolazione possono decisamente rendere poco o per niente appetibile l’esperienza di un viaggio su un treno storico, viaggio che invece ha un suo fascino innegabile che va privilegiato dato che, come dimostrano i fatti, è motore primo e volano di una nuova economia del territorio.

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