Il 27 agosto abbiamo dato notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del testo della Legge 9 agosto 2017, n. 128 che reca il titolo “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico”, prima firmataria l’On. Maria Iacono, che presentò alla Camera dei Deputati il testo della proposta di legge nel giugno 2013.
Come abbiamo più volte evidenziato negli articoli dedicati a questa importantissima nuova norma, seguendo l’iter parlamentare, si tratta di una svolta che, se da una parte è il frutto dell’impegno di alcuni politici sensibili alle istanze del settore delle associazioni di cultori del mondo delle ferrovie italiane ed in grado di vederne con lungimiranza le potenzialità turistiche, a cominciare ovviamente dalla promotrice On. Iacono, dall’altra rappresenta un punto di partenza che richiede ancora impegno e lavoro per il concreto raggiungimento degli obiettivi.

Il compito di chi da molti anni si impegna per la preservazione e valorizzazione dell’ingente patrimonio ferroviario italiano, storico ma non soltanto, è fare in modo che la grande occasione che viene offerta con l’entrata in vigore di questa legge sia colta in pieno. Con questo si intende che, oltre a stabilizzare e sviluppare ulteriormente ciò che è stato fatto nei passati decenni, spesso solo per l’azione delle associazioni di volontari, tra tante difficoltà, con questa legge si sono creati i presupposti essenziali perché anche in Italia possa nascere e svilupparsi il settore delle “ferrovie turistiche” come è inteso in altri paesi europei, dai quali abbiamo molto da apprendere. Con l’approvazione della “Legge Iacono” si può affermare che la politica ha fatto la sua parte. Adesso devono lavorare i tecnici e non soltanto.
Gli appassionati che conoscono le varie realtà ferroviarie europee sanno che le ferrovie turistiche sono attività diffuse nel territorio e ad esso intimamente legate, spesso di piccole dimensioni, dotate di una propria autonomia gestionale consentita proprio da quelle norme e regolamentazioni che sino ad ora in Italia sono mancate. Sanno quindi che in Italia questo settore è ancora tutto da costruire. Molti sono invece coloro che sono portati ad affermare che in Italia esistono già le ferrovie turistiche, basandosi sulle splendide immagini, spesso proposte in televisione, dei treni storici che Fondazione FS Italiane dal 2014 realizza, attraversando con i suoi convogli i meravigliosi paesaggi italiani, solcati da linee ferroviarie che hanno fatto la storia di quei territori. È nota anche l’attività del Trenino Verde della Sardegna e della Ferrovia Circumetnea, con i loro convogli storici. Ciascuna di queste realtà, con le sue specificità, evidenzia le enormi potenzialità turistiche del mezzo ferroviario in un territorio, quello italiano, in cui il paesaggio rappresenta uno dei principali patrimoni nazionali, aspetto riconosciuto, teniamolo ben presente, dalla Costituzione (articolo 9).
Dobbiamo quindi prendere atto che è poco chiara, in generale, la distinzione tra treno turistico e ferrovia turistica. Partendo da questa constatazione, ci è parso opportuno, senza alcuna presunzione di essere esaustivi su un tema che presenta infinite sfaccettature, affrontare l’argomento proprio a partire dalla nuova legge, verificando, con le necessarie distinzioni, le potenzialità che essa è in grado di attivare in relazione ai suoi obiettivi dichiarati. Per fare ciò, si è scelto di procedere esaminando ciascun articolo e, a partire dal testo di legge, individuare i singoli aspetti e le attività già in essere su cui la nuova norma incide e, cosa più rilevante, le attività che possono nascere e svilupparsi sulla base della nuova norma.
In questo articolo di presentazione, sembra utile porre l’attenzione sul titolo della legge, nel quale si afferma che essa riguarda le linee ferroviarie in disuso o in corso di dismissione. Questa è una dichiarazione che, escludendo dal campo di applicazione della legge le tratte ferroviarie con esercizio commerciale ordinario, dà un fondamentale taglio netto e fa subito giustizia nei confronti di chi tuttora, e non sono pochi nemmeno tra gli addetti ai lavori, non ha ben chiaro che è proprio questo il passaggio che consente la istituzione delle ferrovie turistiche. Infatti, in questo modo si apre alla possibilità che le caratteristiche infrastrutturali e impiantistiche richieste per il recupero di una linea in disuso o in corso di dismissione per essere esercita esclusivamente a scopo turistico possano essere drasticamente ridimensionate, senza con questo minimamente rinunciare ai requisiti ed ai livelli di sicurezza della circolazione. Lo stesso discorso potrà essere esteso agli impianti ed apparati a bordo dei rotabili, sia per la sicurezza della circolazione sia per la sicurezza dei viaggiatori e del personale. L’effettivo ridimensionamento ora accennato sarà conseguito una volta individuate le caratteristiche peculiari di una ferrovia turistica, sviluppando norme tecniche e regolamenti di esercizio, tra loro armonizzati, che ne tengano conto. Questo passaggio è decisivo per rendere economicamente sostenibile, e quindi concretamente realizzabile, una ferrovia turistica.
Un esempio banalissimo: su una ferrovia turistica si prevede che circoli un solo convoglio. Da questa semplice e realistica previsione discende direttamente la conseguenza che lungo quella linea e a bordo treno non sono necessari apparati per la sicurezza della circolazione. Quindi i costi impiantistici non devono comprendere i relativi attrezzaggi, con evidenti risparmi se il confronto si fa con ciò che è richiesto, per la infrastruttura e per i rotabili, in termini di apparati di sicurezza se la linea è destinata anche all’utilizzo commerciale ordinario.
L’esempio non è scelto a caso. Nel corso dell’iter approvativo delle legge sulle ferrovie turistiche si sono sentite molte voci, anche da parte di persone che conoscono bene il settore, che hanno visto nella futura legge, ora in vigore, lo strumento per ottenere la riapertura di una determinata, tra le tante in Italia, linea dismessa perorando la necessità che una volta aperta all’esercizio turistico vi tornasse anche l’originario esercizio commerciale.
A nostro parere, ciò denuncia una pericolosa confusione da parte di chi fa una proposta del genere. Per prima cosa, una proposta del genere può venire solo da chi non distingue tra treno turistico e ferrovia turistica. Inoltre, si mette a rischio la nascita di una ferrovia turistica, il cui costo di impianto, se i presupposti prima indicati troveranno i necessari riscontri, dovrà essere molto inferiore rispetto a quello necessario per il ripristino di una linea dismessa per l’esercizio commerciale. La stessa considerazione vale per i costi di gestione.
Naturalmente, il recupero di una linea dismessa o sospesa a fini turistici può essere visto come un primo passo per un successivo ritorno dell’esercizio commerciale, fermo restando che la coesistenza di entrambi farebbe uscire quella linea dal campo delle ferrovie turistiche e quindi dall’ambito di applicazione della legge.
Una volta chiarite queste premesse, la lettura delle Legge 9 agosto 2017, n. 128 sulle ferrovie turistiche, che continueremo a chiamare anche “Legge Iacono” per evidenti motivi, può essere sviluppata tenendo presente che due sono i campi di applicazione: quello delle ferrovie turistiche, per le quali si devono scrivere linee guida, norme e regolamenti attuativi, e quello dei treni turistici, già in essere, che con questa legge risulta in sostanza normato nella sua specificità.

Facebook