L’articolo 3 costituisce al tempo stesso una novità ed uno dei punti cardine della nuova legge, dato che introduce la definizione di rotabili storici con lo scopo di superare, normandoli, i problemi inerenti la sicurezza che spesso ne hanno limitato, in certi casi anche impedito, l’utilizzazione su linee commerciali. Inoltre si introduce la categoria dei rotabili turistici. Aspetto particolarmente interessante appare quello affrontato al comma 5, in cui si introduce il concetto di livello di sicurezza equivalente.
Ecco il testo completo, articolato su cinque comma.

Articolo 3 - Sezione dei rotabili storici e turistici nel registro di immatricolazione nazionale

  1. Sono rotabili storici:
    a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno dall’entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il venticinquesimo anno dall’entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;
    b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.
  2. Sono rotabili turistici i mezzi che hanno un utilizzo esclusivamente turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e disciplinata, nell’ambito del registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, una sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L`iscrizione avviene, con oneri a carico del richiedente, a cura dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che può avvalersi,tramite apposita convenzione, della Fondazione FS Italiane, della Federazione italiana delle ferrovie turistiche e museali FIFTM e di altre associazioni di categoria.
  4. Nella sezione di cui al comma 3 sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, del concessionario o dell`impresa ferroviaria, i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie di cui all`articolo 2, nonché sulle altre tratte ferroviarie nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 7. Nella richiesta di iscrizione, il soggetto proprietario, il concessionario o l’impresa ferroviaria produce la documentazione necessaria a dimostrare l’idoneità del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli 6 e 7. I rotabili di cui ai commi 1 e 2 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura della Fondazione FS Italiane.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3, che devono essere equivalenti in termini di sicurezza complessiva rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, ma comunque tali da consentirne la valorizzazione e l’uso. Con il medesimo decreto e definita la tariffa ai fini dell’iscrizione nella sezione di cui al comma 3, in modo da consentire l’integrale copertura dei costi a carico del richiedente.

Appare rilevante, al comma 1, la inclusione tra i rotabili storici dei mezzi, motori e trainati, con meno di cinquanta anni di vita. Chiarito che la classificazione di un rotabile come storico è cosa diversa dal suo riconoscimento come bene culturale, ai sensi degli articoli 10 e 11 del D. Lgs.vo 42/2004 (“Codice dei beni Culturali”, modificato e integrato con il D. Lgs.vo 62/2006), sarebbe il caso che il legislatore prendesse in considerazione la possibilità che in futuro i due aspetti coincidano.
Nella esperienza maturata dai soci di Sicilia in Treno che in passato hanno ottenuto che molti rotabili presenti in Sicilia, in particolare quelli a scartamento ridotto accantonati a Castelvetrano, fossero vincolati quali beni culturali, si è sino ad ora fatto riferimento ai requisiti indicati alle lettere g) e h) dell’art. 11 del Codice, che si riportano:

Articolo 11-  Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

  1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
    <omissis>
    g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termine degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
    h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
    <omissis>

In particolare, i decreti di vincolo ottenuti negli anni passati per i rotabili siciliani fanno esplicito riferimento al loro “interesse etnoantropologico ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004”.  Come è noto, la apposizione del vincolo comporta la attivazione di obblighi, da parte del proprietario e del custode del bene e degli uffici preposti, relativi a vigilanza, ispezione e misure di protezione nonché limitazioni circa la alienazione e modalità di eventuale trasmissione del bene culturale.
Al momento la classificazione di rotabili storici, introdotta con l’articolo 3 della L. 128/2017, non comporta altro che la applicabilità, per tali rotabili, di norme ancora da definire per renderne possibile l’utilizzo senza ricorrere a deroghe rispetto alle normative applicate ai mezzi ferroviari ordinariamente circolanti.
Si ricorda in proposito la normativa per la circolazione dei treni storici sull’infrastruttura nazionale emanata da A.N.S.F. (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) nel 2015, in sostituzione di analoga nota emanata nel 2012, con la quale si definiscono le norme per la circolazione in sicurezza dei rotabili storici. Questi aspetti sono risolti con chiarezza al comma 5.
Potrebbe essere opportuno, come accennato prima, che si ampliasse l’efficacia della classificazione affermando esplicitamente che i rotabili storici che entrano nel R.I.N. sono anche beni culturali: in questo modo si attiverebbero le norme di tutela conseguenti alla applicazione del Codice dei beni culturali e si garantirebbe la conservazione del rotabile storico al di là del suo utilizzo per le ferrovie turistiche. Non vorremmo infatti assistere ad una progressiva costituzione di una sorta di “cimitero degli elefanti” fatto, ad esempio, di locomotive a vapore che dopo essere state sfruttate sino allo stremo come rotabili storici vengono infine avviate direttamente alla demolizione, in quanto non tutelate da alcun provvedimento specifico.
Il comma 2 introduce la classificazione di rotabili turistici per le carrozze panoramiche e scoperte di costruzione moderna, cosa opportuna dato che le ferrovie turistiche non devono essere esclusivamente associate ad un esercizio con rotabili storici.
La legge prevede al comma 3 che sia istituita nel Registro di Immatricolazione Nazionale una sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. Per l`iscrizione dei rotabili l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie A.N.S.F. potrà avvalersi di Fondazione FS Italiane e di F.I.F.TM.. Ricordiamo che il R.I.N. è gestito A.N.S.F. e che in esso sono inseriti i dati dei veicoli ferroviari secondo quanto previsto all’articolo 6 del D. Lgs.vo 10 agosto 2007 n. 162 ed all’articolo 33 del D. Lgs.vo 8 ottobre 2010 n. 191.
In effetti, la iscrizione di rotabili storici nel R.I.N. non è in assoluto una novità, tanto che le Linee Guida per la registrazione dei veicoli sul Registro di Immatricolazione Nazionale emanate da A.N.S.F. nell’ottobre 2014 erano state estese anche ai veicoli storici circolanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, in attesa del riordino della normativa riguardante le ferrovie storiche e turistiche.
Il comma 4 indica le procedure per la iscrizione dei rotabili storici e turistici nella apposita sezione del R.I.N.. È inoltre istituito un albo, curato da Fondazione FS Italiane, in cui potranno essere iscritti i rotabili storici e turistici non idonei alla circolazione. Per quanto indicato prima circa la opportunità di creare una procedura di salvaguardia a fine carriera dei rotabili classificati come storici, si potrebbe trasformare in obbligo il passaggio a questo albo dei rotabili storici cancellati dal R.I.N. perchè non più idonei alla circolazione.
È auspicabile che i costi iniziali che comporta l’iscrizione di un rotabile storico o turistico nel R.I.N. e nell’albo curato da Fondazione FS Italiane siano molto contenuti, associati esclusivamente alle relative pratiche amministrative. Il mantenimento nel R.I.N. dei rotabili circolanti potrà comportare periodiche verifiche di idoneità, con i relativi costi. Poiché si tratterà di costi che incideranno sulla gestione, occorre che essi siano strettamente commisurati elle effettive esigenze di affidabilità, efficienza e sicurezza dei rotabili, in ciò collegandosi ai criteri di equivalenza in termini di sicurezza richiamati al comma 5.
L’aggiornamento dell’albo curato da Fondazione FS Italiane potrà avvenire senza ulteriori costi, con semplici comunicazioni da parte dei proprietari dei rotabili.
Il ruolo assegnato a F.I.F.T.M. costituisce per la Federazione il riconoscimento della attività sviluppata, in collaborazione con molte associazioni italiane, in anni di lavoro culminati con i contributi direttamente forniti per la stesura del testo della legge 128/2017.  Siamo certi che, come Fondazione FS Italiane darà il proprio qualificato contributo per definire al meglio i regolamenti per la circolazione dei suoi treni storici sulla infrastruttura nazionale, con quello che ne consegue in termini di compatibilità con il traffico commerciale per quanto riguarda la sicurezza, e sulle linee sospese al traffico ordinario, la Federazione potrà esercitare un ruolo specifico, altrettanto importante, nell’indirizzare in modo adeguato le regole che dovranno garantire la sicurezza della circolazione e quella dei passeggeri sulle ferrovie turistiche, esercite a solo scopo turistico con rotabili storici e turistici. Si tratta, come abbiamo più volte evidenziato, di due aspetti totalmente diversi che richiedono quindi regolamentazioni sostanzialmente distinte.
Con il comma 5 si è inteso porre la condizione per uscire definitivamente dalla necessità, per la circolazione di treni turistici con rotabili storici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, di ricorrere a deroghe: si afferma infatti la sufficienza di requisiti in termini di sicurezza complessiva equivalenti e non necessariamente uguali, proprio per evitare che si possa arrivare, come abbiamo ricordato prima, alla esclusione dell’uso dei rotabili storici. Questo concetto è ripreso e portato a compimento al successivo articolo 7 della legge, al comma 2.
A titolo di esempio, in molti ricorderanno i problemi nati con le misure adottate da A.N.S.F. per limitare gli infortuni dei viaggiatori relativamente all’uso delle porte nelle fasi di salita e discesa dai treni, che hanno portato alla nascita degli Addetti Sorveglianza Porte sui treni storici ed alla sigillatura interna, sulle carrozze centoporte, degli sportelli di cui era interdetto l’utilizzo.
Un importante aspetto riguardante i rotabili storici ed i rotabili turistici non esplicitato nel testo di legge è quello dei controlli periodici cui essi devono essere sottoposti. Anche in questo caso ci si riferisce ad aspetti inerenti la sicurezza, ma del rotabile in sé, che incidono significativamente sui costi di gestione di una ferrovia turistica: occorrerà commisurare la periodicità dei controlli al livello di utilizzazione di rotabili che nell’arco di un anno percorreranno, verosimilmente, un numero di chilometri decisamente inferiore rispetto ad un rotabile in uso commerciale ordinario. Sono aspetti che in effetti rinviano alla idoneità, come anticipato analizzando il comma 4, dei rotabili storici e turistici iscritti al R.I.N., idoneità che dovrà periodicamente essere asseverata.
In definitiva, proprio l’ultimo comma, il quinto, appare il più importante dell’articolo 3. Sappiamo infatti che esiste uno stretto rapporto tra le esigenze della sicurezza della circolazione e dei viaggiatori, che vanno sempre garantite senza eccezioni, e i costi che ne conseguono. Questi costi, nel caso di una ferrovia turistica, se non adeguatamente contenuti potrebbero incidere in maniera decisiva sulla sostenibilità della gestione, sino ad impedirne lo sviluppo.
Ci si riferisce, ovviamente, alle attrezzature che devono essere presenti in linea e sui rotabili per questo scopo. Questo aspetto è trattato, appunto, al comma 5 e dovrà essere esplicitamente risolto a partire dalla specificità della ferrovia turistica, riconoscendo che il livello di sicurezza da garantire, non inferiore a quello richiesto per il traffico ordinario, può essere conseguito senza i sistemi di controllo indispensabili su una ferrovia commerciale. A questi aspetti ci siamo riferiti in conclusione dell’esame dell’articolo 2 della legge Iacono e riteniamo che essi possano trovare soluzione in sede di redazione di regolamenti e linee guida per l’esercizio e, conseguentemente, per le caratteristiche richieste ai rotabili, con l’essenziale contributo di F.I.F.T.M.. In effetti l’obiettivo è chiarito nella stessa legge dato che, come abbiamo anticipato, all’articolo 7 comma 2 questo concetto viene integrato con la affermazione che tutte le esigenze di sicurezza non devono compromettere la sostenibilità e la attrattiva dell’offerta commerciale derivante dai viaggi turistici. Una affermazione chiara che deve indirizzare nel modo migliore la redazione di regolamenti e linee guida.

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