La Commissione Lavori Pubblici del Senato ha approvato, oggi 2 luglio, il disegno di legge n. 1251 proposto dall’On. Nardo Marino (primo firmatario) che introduce una modifica sostanziale alla Legge n. 128 del 2017 sulle Ferrovie Turistiche.
Come abbiamo già illustrato in dettaglio nell’articolo pubblicato il 10 marzo, con il quale abbiamo dato la notizia, la proposta di legge si è resa necessaria per scongiurare il rischio che una norma, la L. 128/17, approvata per dare impulso a un nuovo settore finisse per creare, paradossalmente, un nuovo ostacolo ad attività già consolidate.
Successivamente abbiamo pubblicato il 6 aprile un aggiornamento per evidenziare con soddisfazione che una proposta di legge che modifica la norma sulle ferrovie turistiche era approdata in sede legislativa in Commissione Trasporti alla Camera, allo scopo di accelerarne l’iter approvativo.
In effetti, la proposta è stata approvata dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 17 aprile 2019 e subito trasmessa al Senato, con l’esito felice di oggi che rendiamo noto.
In proposito raccogliamo la seguente dichiarazione (in esclusiva a SiT) dell’On. Marino: “La legge apre prospettive importanti per il futuro che spero saremo in grado di cogliere nel modo migliore, per un effettivo rilancio delle ferrovie turistiche”.
Ora la sfida riguarda proprio quel Trenino Verde della Sardegna che di fatto ha costituito il motivo principale che ha indotto l’On. Marino a prendere l’importante iniziativa, ora andata a buon fine.
Infatti, proprio a tale scopo, l’On. Marino ha inserito un emendamento in base al quale la legge entrerà in vigore non appena sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
L’auspicio è che l’ARST S.p.A. Trasporti Regionali della Sardegna, che ha dovuto sospendere la programmazione dell’attività del Trenino Verde proprio in relazione alle indicazioni contenute all’articolo 5 della L. 128/17, possa salvare la stagione 2019, facendo la felicità dei tanti turisti che visitano la Sardegna anche per potere fruire dell’affascinante paesaggio dell’entroterra sardo con il viaggio lento e rilassante del treno.
Il Prof. Alberto Sgarbi, Presidente della Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Museali (FIFTM), ha rilasciato a SiT la seguente dichiarazione.
"I buoni rapporti che la FIFTM ha costruito con i politici interessati allo sviluppo delle ferrovie turistiche e della cultura ferroviaria hanno permesso un altro grande risultato in favore delle Associazioni: quello di poter operare nella gestione di treni turistici su linee ad essi dedicate.
Questo a causa della necessità di modificare l’art. 5 della legge 128/2017, che riservava la gestione operativa dei treni turistici alle sole imprese ferroviarie, come definito dal D.Lgs.vo 112/2015, escludendo quindi i soggetti che gestivano le ferrovie secondo il DPR 753/1980, come ad esempio ARST che, peraltro, non ha nemmeno in futuro l’obbligo di trasformarsi in impresa ferroviaria.
Per sanare questa paradossale situazione, l’On. Nardo Marino ha presentato una proposta di modifica dell’art. 5 della legge 128, finalizzata a reintrodurre i cosiddetti “precedenti gestori”. Avuta notizia di ciò, grazie anche all’intervento dell’On. De Lorenzis (che già aveva collaborato con la FIFTM durante la stesura del testo della legge 128) abbiamo proposto di integrare la proposta di modifica dell’art. 5 aggiungendo anche musei ferroviari e associazioni come possibili gestori di treni turistici su linee dedicate.
Questo per allineare l’Italia al resto d’Europa, dove l’attività ferroviaria delle associazioni è già ammessa e codificata da anni.
Gli uffici ministeriali interpellati hanno proposto la formulazione che prevede che associazioni e musei possano operare, purché inseriti nel Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) di un’impresa ferroviaria o altro gestore.
Abbiamo appreso che la modifica della legge è stata approvata in queste ore al Senato e diventerà operativa dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Questo significa che associazioni e musei, pur nella complessità di essere inseriti nell’SGS di un gestore/impresa ferroviaria, potranno aspirare a essere protagonisti e non solo comprimari nella gestione di treni turistici.
Ovviamente sarà un percorso molto graduale e che richiederà un certo tempo, però riteniamo che sia estremamente importante che sia passato un principio teso ad allineare l’Italia al resto d’Europa, dove l’attività ferroviaria delle associazioni è già ammessa e codificata da anni."
In definitiva, adesso l'iniziativa passa ai soggetti indicati nel testo della legge, cioè ai Musei Ferroviari e alle Associazioni. Sarà loro preciso impegno ottenere, presso le imprese ferroviarie, l’accreditamento necessario per potere farsi carico direttamente della gestione del servizio turistico.
Come abbiamo più volte sottolineato esaminando gli articoli della L. 128/2017, l’apporto diretto del volontariato costituisce elemento determinante ai fini del conseguimento della indispensabile sostenibilità economica di una ferrovia turistica.
Infine, riportiamo il testo integrale del provvedimento approvato.
Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche
Art. 1
(Modifiche all’articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche)
1. All’articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
« 1-bis. Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:
a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l’infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse;
b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;
c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all’esercizio ».
b) al comma 3, primo periodo, le parole: « l’impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112» sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto di cui al comma 1-bis che eserciterà il servizio di trasporto turistico».
Art. 2
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.