La introduzione dell’uso del ferrociclo su linee ferroviarie dismesse o sospese è una delle novità principali della legge sulle ferrovie turistiche. Infatti, essa apre ad una possibilità di riuso a scopo turistico molto accattivante per gli utenti ma soprattutto molto più facilmente realizzabile in termini di impegno economico per il soggetto che volesse realizzarlo, rispetto ad un riuso per l’esercizio ferroviario. Ecco il testo integrale dell’articolo 10.

L’articolo 9 stabilisce che deve essere privilegiato il legame tra la ferrovia turistica e il territorio nel quale essa ricade, indicando la strada della collaborazione con i soggetti che con le loro attività ed iniziative operano per la costruzione della offerta turistica e per la valorizzazione delle specificità locali. Ecco il testo integrale dell'articolo 9.

Nell’articolo 6 sono state date le indicazioni relative ai livelli di sicurezza della circolazione da garantire sulle ferrovie turistiche, quindi sulle linee dismesse o sospese riutilizzate per il solo esercizio a fini turistici.
L’articolo 7 affronta gli aspetti che riguardano la sicurezza della circolazione dei rotabili storici e turistici sulla rete ferroviaria nazionale e regionale, tenuto conto che essi potrebbero non essere dotati di tutte le attrezzature e impianti di sicurezza obbligatorie sui rotabili ordinari.
Ecco il testo integralke dell'articolo 7.

Con l’articolo 8 si è inteso formalizzare, per renderla di immediata attuazione, la partecipazione al mondo dell’associazionismo e del volontariato alla gestione delle ferrovie turistiche.
Ecco il testo integrale dell’articolo 8.

Le indicazioni dell’articolo 6 devono essere combinate con quelle del successivo articolo 7 per comprenderne compiutamente il significato. Ricordiamo che la locuzione “tratte ferroviarie ad uso turistico” comprende le ferrovie turistiche propriamente dette, rientranti tra quelle dell’elenco dell’articolo 2, e le linee aperte al traffico ordinario utilizzate per treni turistici.
Ecco il testo integrale dell'articolo 6.